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  • 20170127 - Il vizietto del cavallo Incitatus

La fretta cattiva che porta alle urne

Il vizietto del cavallo Incitatus

La sentenza della Consulta chiude i giochi sulla legge elettoral

di Livio Ghersi - 27 gennaio 2017

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, i giochi sulla legge elettorale non si aprono — come gli organi d'informazione di massa vorrebbero farci credere — ma sono, sostanzialmente, chiusi. L'intervento censorio sulla legge per l'elezione della Camera dei deputati è stato preciso e chirurgico. La Corte ha eliminato il turno di ballottaggio e ciò è razionale, perché la legge n. 52/2015, nel sostituire l'articolo 83 del Testo unico n. 361/1957, si era limitata in proposito ad affermare quanto segue: «si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3)». L'unico requisito indicato al predetto comma 1, numero 3), è l'aver conseguito, sul piano nazionale, una cifra elettorale non inferiore al tre per cento del totale dei voti validi espressi. Ciò significa che, con un ballottaggio così concepito, si rischiava di assegnare 340 seggi della Camera dei deputati ad una lista anche poco votata al primo turno di votazioni (problema che si poneva, in particolare, per la lista arrivata seconda al primo turno).

La Corte poi, con una decisione davvero intelligente, ha ridimensionato il potere di predeterminare l'elezione di un certo numero di deputati. Com'è noto, la legge n. 52/2015 ha disposto, come nella fattoria di George Orwell, che tutti gli animali sono eguali, ma alcuni animali sono più eguali degli altri. Gli eguali sono tutti i candidati distribuiti nei cento collegi plurinominali in cui è ripartito il territorio nazionale. Qui è tutto un fiorire di virtù: nessuno può essere candidato in più collegi, nemmeno di altre circoscrizioni; le liste di candidati in ogni collegio plurinominale sono presentate in ordine alternato di sesso; gli elettori possono esprimere fino a due preferenze individuali, per candidati di sesso diverso. Gli animali "speciali" sono i candidati capolista. Per loro non ci sono preferenze da indicare, ma hanno diritto al primo seggio ottenuto dalla loro lista nel collegio plurinominale, con priorità rispetto ai candidati votati dagli elettori mediante preferenze individuali. I candidati capolista si possono candidare contemporaneamente in più collegi plurinominali, fino al limite massimo di dieci (un'esagerazione, direbbero a Napoli!). In altre parole, si tratta di persone che entreranno nella Camera dei deputati in carrozza, senza troppo faticare, perché benvoluti e scelti da chi esercita il potere decisionale nei rispettivi partiti di appartenenza. La Corte ha fatto un dispetto piccolo piccolo ai signori che, ritenendosi padreterni, pensano di poter creare dal nulla un deputato, un pò come Caligola che nominò senatore il suo cavallo Incitatus. Il dispetto consiste nel fatto che, se il candidato capolista è eletto in più collegi, non può decidere per quale optare (il che avrebbe consentito di predeterminare l'elezione di ulteriori deputati), ma si procede per sorteggio. Un piccolissimo intervento di moralizzazione.

Fine della sentenza: c'è poco da attendere le motivazioni, perché tutto è fin troppo chiaro. Così com'è chiaro che nel prossimo mese di giugno si andrà a votare. Non perché Grillo e Salvini fanno la faccia feroce, o perché Renzi cerca rivalse. La questione fondamentale è che i nostri conti pubblici sono messi assai male e, quindi, si vuole andare al voto prima di approvare la manovra di bilancio per il prossimo anno finanziario, manovra che, come tutto lascia supporre, non sarà una passeggiata. Che gli elettori votino nella più beata incoscienza, altrimenti, se sapessero già cosa li aspetta, l'esito del voto potrebbe essere molto diverso e del tutto imprevedibile.

Dal punto di vista tecnico, non si richiede alcun intervento sulla legge n. 52/2015: si potrebbe disporre l'abrogazione espressa delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, ma l'effetto abrogativo discende già direttamente dalla sentenza della Corte Costituzionale. Per il resto, basta leggere la normativa, per rendersi conto che tutto fila perfettamente e non ci sono difficoltà applicative. Con decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, sono stati istituiti i cento collegi plurinominali e ne è stato delimitato l'ambito territoriale. Certo, in questo caso, parlare di "delimitazione" è una parola grossa. Ormai non si fa più niente in modo preciso, accurato. Bisogna soltanto essere veloci, correre, correre. Faccio l'esempio del collegio plurinominale Sicilia-8; si legge che esso è costituito dai collegi uninominali di Gravina di Catania, Catania-Picanello, Catania-Cardinale e Catania-Misterbianco, della provincia di Catania. Ossia si utilizzano, come termini di riferimento, i collegi uninominali determinati ai sensi della legge (cosiddetta Mattarella) n. 277/1993 ed istituiti con decreto legislativo n. 536/1993. Collegi concepiti con riferimento ai dati del censimento generale della popolazione del 1991, quando, nel frattempo, sono intervenuti altri due censimenti generali, quello del 2001 e quello del 2011, ed i dati sono non poco cambiati. Ma c'è di peggio, perché il predetto nuovo collegio plurinominale Sicilia-08 comprende anche il Collegio uninominale di Augusta, della provincia di Siracusa, ma non tutto: soltanto quello che coincide con il territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte. In altri termini, un pò si parla di collegi uninominali, un pò si parla di territorio di comuni, mischiando le due cose. Se poi dovessero insorgere incertezze applicative, nessuno si meravigli.

Si pone, è vero, il problema della armonizzazione con la legge per l'elezione del Senato, come modificata per effetto della precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014. I punti da correggere, a ben vedere, non sono molti. Nella legge per il Senato si prevedono sia coalizioni, sia liste non collegate che si presentano da sole. Basterebbe prevedere soltanto liste, come nella legge per la Camera. Non c'è bisogno di disciplinare nuove forme di premi di maggioranza, sempre difficili da concepire per il Senato, dal momento che questo è eletto su base regionale (articolo 57, primo comma, Cost.). Non c'è bisogno perché il premio previsto dalla legge per la Camera a questo punto è soltanto eventuale ed è altamente improbabile possa scattare. Sarebbe opportuno introdurre per il Senato le medesime disposizioni della legge della Camera per quanto riguarda la presentazione dei candidati nelle liste secondo un ordine alternato di sesso, nonché la facoltà degli elettori di esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso. La questione più spinosa è quella delle soglie di sbarramento. Qui c'è soltanto da sperare che non si concepiscano nuovi, ulteriori, interventi di penalizzazione delle minoranze. La legge per la Camera prevede che, per ottenere rappresentanza, si debba avere una cifra elettorale almeno pari al 3 % dei voti validi su base nazionale; la legge per il Senato una soglia dell'8 %, su base regionale, per le liste che si presentano da sole. Sarebbe auspicabile che l'armonizzazione uniformasse tutto al 3 %; conoscendo un pò come vanno le cose, temo che l'occasione sarà ghiotta per elevare la soglia della Camera. Quale diritto di tribuna e quale Parlamento rappresentativo: le maledette minoranze hanno un solo dovere, quello di sparire! Così non disturberanno più il manovratore, o il gruppo comunque molto ristretto di manovratori.

Tutto ciò considerato, resta da chiedersi, come nella commedia di Eduardo De Filippo, vi piace il presepe? No, a me non piace affatto, ma, nelle circostanze date, è davvero inutile sperare che il Parlamento in carica possa produrre leggi elettorali appena più dignitose. La legge n. 52/2015, di cui Renzi porta tutta la responsabilità, ricalca la medesima logica della legge n. 270/2005, partorita dal centro-destra berlusconiano. Ci sono troppi interventi manipolativi della rappresentanza. Chi abbia l'interesse, o la voglia, di approfondire, legga l'articolo 83, comma 1, numero 8), del Testo unico n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 2 della legge predetta legge n. 52/2015 (cosiddetto Italicum): potrà così avere contezza della problematica dei «seggi eccedenti». E' fatale che si debba alterare in qualche misura la distribuzione dei seggi di una stessa lista, fra le circoscrizioni, e fra i collegi plurinominali interni ad una medesima circoscrizione, quando si procede ad un unico riparto contestuale di 609 seggi, operato dal centro, dall'Ufficio centrale nazionale. Sono fuori dal computo gli otto seggi per il Trentino - Alto Adige, quello spettante alla Valle d'Aosta, ed i 12 seggi attribuiti nella Circoscrizione Estero, perché assegnati con altre regole.

A me le manipolazioni piacciono poco. Mi sembra molto più "pulito", e di più semplice comprensione per gli elettori, il sistema dei collegi uninominali, in cui in ciascun collegio viene eletto il candidato che ottiene anche soltanto un voto in più degli altri. Regola che, in presenza di una pluralità di partiti, tutti potenzialmente competitivi, obbligherebbe a selezionare nel modo migliore i candidati da presentare. Non ci sarebbe più alcuno spazio per il cavallo Incitatus. Un sistema maggioritario, che potrebbe essere temperato grazie ad una seconda scheda di votazione, come già nella legge elettorale "Mattarella" del 1993. Seconda scheda, con cui eleggere un totale di 142 deputati, che stavolta potrebbe essere usata per due diverse finalità, perseguite contestualmente: la maggioranza dei seggi disponibili, in misura corrispondente al 15 % del totale dei seggi della Camera (94 seggi) andrebbe alla coalizione di liste più votata in ambito nazionale, a titolo d'incentivo alla costituzione di una stabile maggioranza parlamentare. La legge "Mattarella" del 1993 si basava, infatti, sulle coalizioni; tendeva, cioè, ad evitare la frammentazione. Poiché è prevedibile che la coalizione di maggioranza relativa sul piano nazionale abbia comunque una cifra elettorale intorno al trenta per cento del totale dei voti validi, ciò significa che, anche con un riparto proporzionale, conquisterebbe sempre almeno 61 seggi. Di conseguenza, l'incentivo si risolverebbe, in una trentina di seggi in più. Non poco, ma nemmeno tanto. I residui 48 seggi, destinati alle minoranze, secondo me, andrebbero attribuiti con metodo proporzionale puro, ossia senza soglie di sbarramento, in una circoscrizione vasta quanto il territorio nazionale. Che è l'unico modo per dare rappresentanza anche ad eventuali formazioni minori (in ciò si realizza il cosiddetto "diritto di tribuna").

Non se ne farà niente, perché la proposta è troppo "dignitosa" e preoccupata di garantire buona rappresentanza, in generale, perché possa essere minimamente presa in considerazione. Se poi si fa presente che, per fare le cose come si conviene, occorrerebbe rivedere i collegi uninominali istituiti nel 1993, tanto per la Camera, quanto per il Senato, e che per questo occorrerebbe una delega al Governo a provvedere, per il tramite di apposita commissione tecnica presieduta dal Presidente dell'Istat, entro un termine di almeno 120 giorni, tutti insorgerebbero dicendo che questo sarebbe soltanto un espediente per ritardare le cose. Restiamo veloci, dunque; correre, correre. Senza riflettere, mentre già s'intravede il muro contro cui si finirà per sbattere.

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