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Lo scudo fiscale per il rimpatrio dei capitali

Una nuova <i>simonia </i>di Stato?

Sono ineludibili una linea internazionale e una comune strategia europea

di Angelo De Mattia - 24 marzo 2009

C’è una schisi tra l’adesione dell’Italia alla lotta ai paradisi legali e fiscali – nonché, più in generale, alla inderogabilità del segreto bancario in alcuni Paesi – e l’idea che si fa strada, dopo le dichiarazioni del premier Berlusconi, di dare vita a uno scudo fiscale ter per il rimpatrio dei capitali investiti in quelle piazze. Una nuova simonia di Stato. Non è ancora un progetto definito, ma l’idea è quella di consentire il rientro in forma anonima delle attività finanziarie impiegate nei centri offshore, previo il pagamento di una tassa e a condizione che siano reinvestite in Italia nelle imprese o nell’acquisto di titoli di Stato ovvero, ancora, per il sostegno delle fasce più deboli della popolazione e per interventi nel comparto del welfare state. Si tratterebbe di somme che si ragguagliano, secondo alcuni, a 100 miliardi, secondo altri a 200 miliardi.

Pur in presenza, per il momento, soltanto di generiche considerazioni, già, comunque, si delineano le contrapposte posizioni politiche. Le due passate esperienze dello “scudo” – promosse dal precedente Governo Berlusconi – non sono state positive per quel che concerte la ricaduta sugli investimenti interni, mentre è rimasta diffusamente nella mente dei cittadini l’operazione-condono con tutto ciò che essa significa sotto il profilo etico: una indulgenza di cui ha beneficiato chi ha evaso il fisco.

Anche perché all’operazione di trasferimento di attività finanziarie nei paradisi fiscali potrebbero essere connesse altre più significative violazioni di norme. Insomma, i provvedimenti di condono – che, a volte, nascondono una vera e propria amnistia, la cui introduzione richiederebbe, però, più forti maggioranze parlamentari – sembrano ragistrare, nell’opinione pubblica, una crescente ostilità. Il condono incide sulla certezza del diritto; predispone a successive violazioni nell’aspettativa del probabile sopravvenire, a distanza di tempo, di un nuovo provvedimento della specie; indebolisce le funzioni di controllo. Più volte si è affermato che bisognerebbe chiudere l’era dell’Italia dei condoni.

A queste osservazioni si oppone, però, il realismo di coloro che sostengono l’utilità, per fronteggiare la recessione, di un’operazione di rientro del genere, con oneri e vincoli di destinazione precisi. In definitiva, sarebbe un turarsi il naso, in una situazione assai difficile, per il tipo di operazione che si compie, in funzione dei vantaggi che potrebbe arrecare. Si tratta, in ogni caso, di considerazioni di massima che non affrontano le complesse questioni giuridiche e operative che il rimpatrio comporta e con le quali, certamente, dovrà fare i conti il progetto governativo, se a questo si passerà dopo le dichiarazioni di Berlusconi.

Ma preliminare è un’osservazione: senza avere definito concordemente a livello europeo – e, poi, nel prossimo G20 – una linea per la trasparenza dei paradisi fiscali (che potrebbe diventare così un ossimoro) una decisione solo italiana sarebbe del tutto fuori luogo, presentandosi come l’erogazione di una indulgenza mentre si vogliono, almeno sulla base delle dichiarazioni ufficiali, sradicare le degenerazioni che i centri offshore possono innescare, anche per le possibili connessioni con il riciclaggio e altre attività non certo meritorie.

Del resto, sotto la pressione internazionale, già diversi Paesi europei con ordinamenti che mutuano alcune caratteristiche dei centri offshore si stanno dichiarando disponibili a collaborare in modi più o meno ampi con il fisco di altri Paesi. E’ il principio della fine dei “paradisi” in essere o ne sorgeranno altri, come la barba del diavolo che, rasa in una guancia, risorge nell’altra? E’ difficile, in ogni caso, vedere nella sottrazione al potere impositivo di uno Stato una manifestazione di libertà.

E’ immaginabile, tuttavia, che un indirizzo globale nei confronti dei centri offshore richiederà del tempo per la sua attuazione. A metà degli anni ’70 del secolo scorso, quando l’esportazione di capitali all’estero da illecito amministrativo divenne illecito penale, con la famosa legge n. 159, si decise di accompagnare l’operazione con una sanatoria straordinaria per il rientro di capitali, che diversamente sarebbero diventati corpo di reato.

Solo la costituzione di un nuovo ordine potrebbe, dunque, dare oggi senso all’esame di un’ipotesi di sanatoria della specie. Una linea internazionale cogente che conquisti l’affermazione di forme di trasparenza nei paradisi fiscali e una comune strategia europea sono ineludibili. Dovrebbero essere preliminare condicio sine qua non per ogni decisione di rimpatrio dei capitali investiti nei centri offshore, senza alcuna “assoluzione”, ovviamente, per eventuali altre violazioni connesse a quelle fiscali.

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