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La lettera di un lettore di TerzaRepubblica.it

Referendum e riforme costituzionali

Di fronte alla necessità di mettere mano a una trasformazione istituzionale del Paese

di Livio Ghersi - 31 maggio 2006

Sommario: 1) Referendum confermativo; 2) La riforma costituzionale del 2001. La Forma di Stato; 3) La riduzione del numero dei parlamentari; 4) Superamento del bicameralismo perfetto; 5) Forma di governo; 6) La cosiddetta devolution; 7) La Corte Costituzionale; 8) Da almeno 23 anni si parla di riformare la Costituzione.

Referendum confermativo.
Domenica 25 giugno, e fino alle ore 15 di lunedì 26 giugno 2006, i cittadini italiani saranno chiamati a pronunciarsi, mediante referendum, su di un progetto di legge costituzionale che modifica oltre cinquanta articoli della parte seconda della Costituzione della Repubblica.
Si tratta di un referendum confermativo (ai sensi dell’articolo 138 Cost.): quindi, se i cittadini elettori intendono approvare la riforma proposta devono votare “SI”; se intendono respingerla devono votare “NO”. La disciplina di questo referendum confermativo è sostanzialmente diversa rispetto a quella del referendum abrogativo (di cui all’art. 75 Cost.). Infatti, la consultazione referendaria sarà valida e dispiegherà i suoi effetti, qualunque sia il numero dei partecipanti. Come precedente possiamo ricordare il referendum confermativo che si svolse il 7 ottobre 2001. In quel caso si votava sul progetto di modifica del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, relativamente alle attribuzioni di regioni, province e comuni (per intenderci, il progetto che – nelle semplificazioni giornalistiche – venne presentato come riforma in senso federale della Forma dello Stato). Allora partecipò al voto soltanto il 34 per cento degli elettori aventi diritto, e la riforma costituzionale fu approvata (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

La riforma costituzionale del 2001. La Forma di Stato.
La riforma costituzionale del 2001 fu definita da una maggioranza parlamentare di Centro-Sinistra ed è molto discutibile nella sua impostazione e nei sui contenuti. Sarebbe sufficiente richiamare il primo comma dell’articolo 114 Cost.: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Ragioni e dallo Stato». In questa elencazione, tutti i possibili livelli di governo territoriale sono messi sullo stesso piano e l’espressione “Stato” dovrebbe indicare soltanto l’apparato statuale. Che poi il Presidente della Repubblica sia, per disposizione costituzionale, “il Capo dello Stato” (art. 87 Cost.) deve essere sembrato al legislatore costituzionale del 2001 soltanto un trascurabile dettaglio. L’unica preoccupazione, allora, era quella di enfatizzare l’autonomia di Comuni, Province e Regioni; più le Città metropolitane, consacrate solennemente in Costituzione, prima ancora di sapere esattamente quali debbano essere le loro attribuzioni. Naturalmente, una cosa è la retorica, altra cosa è la sostanza. Ed infatti tutto questo slancio a favore delle autonomie ha fatto naufragio quando si è trattato di attuare l’articolo 119 della Costituzione, in materia di autonomia finanziaria. Ma voglio fare un altro esempio. La riforma costituzionale del 2001 ha rimodellato i rapporti fra i diversi livelli territoriali di governo sulla base del principio di sussidiarietà (in senso verticale). Tutte le funzioni amministrative dovrebbero essere organizzate al livello di governo più vicino ai cittadini, cioè al livello del Comune. Se questo livello è inadeguato, subentrano i livelli di governo via via superiori (province, città metropolitane, regioni, Stato), sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione (che significa pure divieto di duplicare gli apparati burocratici per una stessa funzione), e di adeguatezza (così articolo 118 Cost.). Bellissima teoria. Che però potrebbe funzionare se i comuni italiani avessero dimensioni demografiche idonee all’organizzazione dei servizi amministrativi da rendere al cittadino ed avessero un congruo gettito di tributi riferito al loro territorio. Viceversa, la realtà degli 8.103 comuni italiani è la seguente: 5.886 comuni hanno popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Stiamo parlando del 72,63 % del totale dei comuni italiani. Altri 2.061 comuni hanno popolazione compresa fra 5.000 e cinquantamila abitanti. Soltanto 156 comuni hanno popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Quindi, i riformatori costituzionali del 2001 si sono innamorati di un principio astratto e lo hanno calato in Costituzione. Non tenendo conto del fatto che il principio di sussidiarietà è stato affermato nel diritto comunitario con riferimento ai rapporti fra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea. Ma una cosa è la capacità organizzativa di uno “stato membro dell’Unione”, cosa affatto diversa è la realtà di un comune italiano con popolazione inferiore a cinquemila abitanti. Guai, però, a criticare siffatte manifestazioni di lucido impegno riformatore!
Personalmente, nel referendum del 7 ottobre 2001, votai ”NO”, cioè contro la riforma costituzionale, e non mi pento di aver fatto quello che, dal mio punto di vista, era il mio dovere, anche se risultai in minoranza.
La riforma costituzionale sulla quale dovremo pronunciarci il 25 e 26 giugno prossimi è stata definita da una maggioranza parlamentare di Centro-Destra. Ed ancora una volta, per quanto mi riguarda, voterò “NO”.
Un leghista potrebbe eccepire che sono un “conservatore costituzionale”, che non comprendo la causa della modernità e, quindi, della necessaria innovazione istituzionale. Discutere con quanti, per partito preso, sono a favore del “nuovo” non è agevole, perché la novità ha sempre più appeal rispetto alla difesa dell’esistente. Il fatto è che la Costituzione, la legge delle leggi, è il fondamento dello Stato di Diritto. Ed ha grandissima importanza per chi, come me, pone al vertice della scala di valori inerenti alla dimensione pubblica proprio la concezione dello Stato di Diritto. Poiché credo nell’esercizio della ragione e nell’utilità del dibattito pubblico, proverò ad argomentare il mio voto contrario.

La riduzione del numero dei parlamentari.
Per onestà va segnalato che il progetto di riforma costituzionale esordisce bene. Si prevede di ridurre il numero dei deputati della Camera: dagli attuali 630 a 518 (si veda la proposta di modifica dell’articolo 56 Cost.).
Gli attuali 630 deputati sono troppi? Decisamente sì e valgano due elementi di confronto: a) negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti è composta da 435 deputati, a fronte di una popolazione di oltre 281 milioni di abitanti; b) in Germania il Bundestag è attualmente composto da 614 deputati (ma la composizione normalmente prevista sarebbe di 598), a fronte di una popolazione di oltre 82 milioni di abitanti.
Verrebbe voglia di cogliere questa occasione. Altrimenti, quando mai si ripresenterà? Tuttavia, la nuova composizione proposta squilibra troppo la rappresentanza, a favore dei deputati eletti nella circoscrizione estero. Al momento sono eletti 12 deputati, su un totale di 630. Secondo la proposta di modifica, sarebbero eletti nella circoscrizione estero 18 deputati su complessivi 518. Il numero è stato aumentato, da 12 a 18, per compensare i sei senatori che non verrebbero più eletti nella circoscrizione estero. Se si applicasse ai deputati da eleggere all’estero la stessa percentuale di riduzione applicata per la composizione della Camera, nel suo insieme, non dovrebbero essere più di 10.
Ma c’è un’altra considerazione da fare. La proposta di riduzione del numero dei deputati non è una proposta seria. Ai sensi dell’articolo 53 del testo (disposizioni transitorie) non avrebbe applicazione nella prima legislatura successiva a quella dell’entrata in vigore della legge costituzionale, ma nella legislatura ancora successiva. E’ una furbizia, un trucco: si usa la riduzione del numero dei deputati come specchietto per le allodole, ma poi si rimanda alle calende greche l’attuazione pratica. Sedicenti riformatori costituzionali che utilizzano questi mezzucci si qualificano da soli.
C’è poi la questione della nuova fisionomia del Senato, qualificato “Senato federale della Repubblica”. In un ordinamento federale non ci sarebbe bisogno di un’ulteriore camera elettiva (cioè di senatori eletti, così come vengono eletti i deputati). Basterebbe una camera rappresentativa delle istituzioni regionali e locali. Ad esempio, il Bundesrat in Germania è costituito dai delegati dei Länder, cioè delle regioni; oltre tutto i delegati di ogni Land non votano ciascuno come gli pare, ma esprimono un unico orientamento conforme all’indirizzo politico di chi, nel dato momento, governa il Land. Perché continuare ad eleggere senatori, sia pure in numero ridotto? Perché il ceto politico ha fame di cariche elettive.

Superamento del bicameralismo perfetto.
Il progetto di legge costituzionale supera il bicameralismo attuale. E questo è un bene. Ma delinea un complicatissimo sistema, secondo cui: a) le leggi più importanti resterebbero bicamerali, come adesso; b) nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, verrebbero in considerazioni leggi monocamerali della Camera, salvo il potere del Senato di proporre modifiche, sulle quali la Camera decide; c) nelle materie cosiddette di competenza “concorrente”, cioè nelle quali la legislazione dello Stato si deve limitare a fissare i “princìpi fondamentali” e poi le Regioni legiferano, verrebbero in considerazioni leggi monocamerali del Senato, salvo il potere della Camera di proporre modifiche, sulle quali il Senato decide.
Questo schema teorico presenta infiniti problemi in sede applicativa. Anche perché la distinzione, che si opera all’articolo 117 Cost., fra materie di legislazione esclusiva dello Stato e materia di competenza concorrente, lascia sempre ampi margini di dubbio. Il peccato di origine sta nella riforma costituzionale del 2001; per essere onesti, le modifiche ora proposte all’articolo 117 Cost. (si veda l’articolo 39 del progetto di riforma) puntualizzano meglio il riparto delle materie di competenza, ma qualunque elencazione di materie non potrà mai eliminare del tutto i dubbi interpretativi.
Per dare il senso di come si intenda superare il bicameralismo perfetto, mi limito a riportare il parere di un insigne studioso di diritto costituzionale, Antonio D’Atena, secondo il quale: «Quello che rende il progetto singolare è la previsione di leggi monocamerali del Senato». Infatti è chiaro che proprio laddove si tratta di fissare con leggi dello Stato i “princìpi fondamentali” che poi le Regioni devono rispettare nelle proprie legislazioni, la competenza dovrebbe essere della Camera di rappresentanza politica generale, cioè della Camera dei deputati. In un ordinamento davvero federale il Senato (cioè la camera rappresentativa delle istituzioni regionali e locali) dovrebbe esercitare un potere di co-decisione limitatato ad alcune materie fondamentali (in particolare, laddove si tratta di assicurare l’autonomia finanziaria di regioni ed enti locali territoriali).

Forma di governo.
Nell’esperienza istituzionale europea ci sono illustri esempi di Paesi con forma di governo parlamentare ed esecutivi forti.
Nel Regno Unito il Primo Ministro Blair è eletto in un collegio, come ogni altro deputato della Camera dei Comuni. Diventa Primo Ministro in quanto leader del partito che ottiene la maggioranza relativa nelle elezioni. Lo stesso avviene in Germania, dove la signora Cancelliere Merkel è eletta in un collegio come la metà dei deputati del Bundestag.
Nel Regno Unito ed in Germania la forza, rispettivamente, del Primo Ministro e del Cancelliere non derivano da disposizioni costituzionali, ma dalle caratteristiche strutturali del sistema dei partiti. Il sistema dei partiti si è consolidato anche grazie ad una buona legge elettorale, che persiste nel tempo.
Il progetto di riforma costituzionale prevede il superamento della forma di governo parlamentare: il Primo Ministro riceve direttamente un’investitura dal Corpo elettorale e, quindi, non deve più avere la fiducia della Camera dei deputati.
Tuttavia – e qui sta il nodo irrisolto – il progetto non sposa completamente il modello di repubblica presidenziale (Stati Uniti), o semi-presidenziale (Francia). Come è noto, negli Stati Uniti il Congresso (costituito dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato) può avere una maggioranza di indirizzo politico diverso rispetto al Presidente degli Stati Uniti. Pure in Francia ci sono stati casi di “coabitazione” fra un Presidente della Repubblica di un certo indirizzo politico ed un Primo Ministro espressione dell’Assemblea parlamentare con un indirizzo politico diverso. Ciò significa che nelle forme di governo presidenziali, o semi-presidenziali, sperimentate il potere legislativo non viene soverchiato dal potere esecutivo, ma mantiene ruolo ed attribuzioni propri.
Invece in Italia da anni – anche la Commissione bicamerale presieduta da Massimo D’Alema è incorsa in questo equivoco – si continua ad immaginare una forma di governo diversa da tutte quelle finora sperimentate, con le seguenti caratteristiche:
a) permane un Presidente della Repubblica, con un ruolo di garanzia, peraltro ulteriormente ridimensionato;
b) il Primo Ministro è espresso direttamente dal Corpo elettorale;
c) in mancanza di un sistema dei partiti strutturato in modo razionale, si stabilisce per legge che il Primo Ministro deve essere necessariamente collegato ad una maggioranza parlamentare, con caratteristiche numeriche predeterminate;
d) le sorti di Primo Ministro e maggioranza parlamentare sono inscindibilmente connesse: simul stabunt, simul cadent;
e) il Parlamento così si svuota di contenuto reale e diventa una mera appendice del Primo Ministro.
Viceversa, ciò che veramente servirebbe al nostro Paese è la riforma del sistema dei partiti che, di per sé, non richiede alcuna modifica di tipo costituzionale.
Il nostro sistema politico ha troppi partiti. Ogni partito tende disperatamente a sopravvivere in quanto punto di riferimento di una rete di interessi: ma non interessi di gruppi sociali, fosse anche di corporazioni. No, interessi di persone che hanno puntato sulla politica come professione, le quali tutte aspirano ad un proprio cursus honorum, e sono contornate da altre persone che lavorano nell’apparato burocratico del partito, o nelle istituzioni rappresentative come collaboratori di quei membri del partito che già hanno raggiunto cariche elettive, o di governo.
La precedente legge elettorale per l’elezione della Camera (legge 4 agosto 1993, n. 277) delineava un sistema elettorale prevalentemente maggioritario che, in teoria, avrebbe dovuto ridurre il numero dei partiti. In realtà il sistema del collegio uninominale a turno unico consentiva ai ceti dirigenti di partitini e micro-partiti di sedersi al tavolo delle trattative con i grandi partiti, utilizzando come potere negoziale ipotetici pacchetti di voti, reali o più spesso virtuali, comunque descritti come determinanti per assicurare la vittoria, o per determinare la sconfitta, in ciascun collegio. Una volta che questi partitini o micro-partiti riuscivano ad inserirsi nelle due coalizioni maggiori ed a fare eleggere propri rappresentanti nelle assemblee elettive, il gioco era fatto: avevano garantite visibilità per l’azione politica e risorse finanziarie che generosamente l’ordinamento giuridico accorda, sotto varie forme, ai titolari di cariche elettive.
Fatta questa necessaria premessa di ordine generale, si può esaminare più approfonditamente il progetto di legge costituzionale con riferimento alla disciplina della forma di governo.
Al posto dell’attuale Presidente del Consiglio, si prevede un Primo Ministro, eletto in collegamento con candidati nelle elezioni della Camera dei deputati. La formulazione proposta dell’articolo 92 Cost. può conciliarsi sia con leggi elettorali maggioritarie (in questo senso va interpreta l’espressione “mediante collegamento con candidati”, laddove questi ultimi sarebbero i candidati nei collegi uninominali), sia con leggi elettorali di impianto proporzionale (in questo senso va interpreta l’espressione “ovvero con una o più liste di candidati).
Il Presidente della Repubblica dovrebbe limitarsi a prendere atto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati e nominare Primo Ministro il candidato a questa carica collegato con la coalizione risultata maggioritaria.
Spetterebbe al Primo Ministro il potere di nomina e revoca dei ministri, così come normalmente avviene nelle forme di governo presidenziali. Questo, a mio avviso, sarebbe un bene. Così come sarebbe un bene che venisse rispettata nello spirito e nella lettera la disposizione costituzionale – articolo 95 Cost. nel testo vigente – secondo cui vanno determinati per legge “il numero e le attribuzioni” dei ministeri. Il nuovo Governo Prodi non costituisce certamente un modello positivo, con i suoi 25 ministri (dei quali otto senza portafoglio), 10 viceministri e 63 sottosegretari. In proposito, il giornalista Gian Antonio Stella ha sottolineato acutamente che Prodi si è fermato appena un’unità sotto Giulio Andreotti, che detiene il record assoluto in fatto di ampiezza della squadra di governo.
La parte più criticabile del progetto di riforma, per quanto attiene alla Forma di governo, è quella ulteriore, ingiustificata, compressione del ruolo del Parlamento che deriva dall’ossessione di evitare a qualunque costo possibili mutamenti di maggioranza nel corso della legislatura. Nella proposta di modifica dell’articolo 94 Cost. si arriva al punto di affermare che laddove una mozione di sfiducia sia respinta «con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni», il Primo Ministro si debba comunque dimettere. Qui siamo alla follia. Razionalità vorrebbe che si privilegiasse la stabilità di governo. Che senso ha scrivere in Costituzione che nell’ipotesi in cui deputati dell’opposizione – nell’esercizio della loro responsabilità politica (il voto delle mozioni di fiducia è per appello nominale, cioè palese) – ritenessero di votare contro le dimissioni del Governo in carica non si dovrebbe tenere conto del loro voto, se determinante? Ma non è forse scritto nella stessa Costituzione che i parlamentari rappresentano l’intera Nazione e non hanno vincoli di mandato?
In altri termini, i proponenti questo progetto di riforma costituzionale sono più preoccupati della compattezza ed autosufficienza della maggioranza politica, piuttosto che della stabilità della funzione di governo.
Il progetto di legge costituzionale sposa la concezione di un Primo Ministro forte, che può chiedere ed ottenere in qualsiasi momento lo scioglimento della Camera dei deputati, oppure conseguire il medesimo effetto rassegnando le dimissioni.
La circostanza che il Primo Ministro, per sue valutazioni politiche, possa determinare lo scioglimento della Camera, personalmente non mi scandalizza. Nell’esperienza istituzionale inglese, ad esempio, ciò è normale. Invece, vengono letteralmente i brividi se si associa quest’idea di Primo Ministro forte con l’idea di una Camera ridotta ad un insieme di persone che votano a comando. Temo molto che possano venire confermati i criteri di selezione della rappresentanza al momento previsti dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270. In un sistema elettorale proporzionale, ma senza voto di preferenza per i candidati, le oligarchie dei partiti hanno il potere di predeterminare la rappresentanza parlamentare.
Posto che le soluzioni in tema di Forma di governo contenute nel progetto di riforma costituzionale non convincono e sono, pertanto, da respingersi, ragionando per il futuro c’è da chiedersi se si debba necessariamente prevedere un Primo Ministro eletto direttamente dal Corpo elettorale, in collegamento con una maggioranza espressa dagli elettori, o costruita, più o meno artificiosamente, con meccanismi premiali. Di questo, a mio avviso, non c’è necessità. Il Primo Ministro potrebbe essere pure eletto dalla Camera, con il classico meccanismo del voto di fiducia. Invece, sarebbe davvero importante disporre di una buona legge elettorale.
Per quanto riguarda una ipotetica futura legge elettorale, se si volessero fare le cose per bene non ci sarebbe molto da inventare: andrebbe benissimo la legge elettorale tedesca per l’elezione del Bundestag, con una bella soglia di sbarramento fissata al cinque per cento in ambito nazionale, che si applica in modo uguale nei confronti di tutte le liste. Se poi si volesse tornare ad un sistema elettorale prevalentemente maggioritario, allora sarebbe da preferirsi il sistema francese del doppio turno di collegio, per i motivi efficacemente esposti da Giovanni Sartori. Con il sistema elettorale francese i partiti minori non potrebbero esercitare alcun potere di condizionamento o di ricatto: sarebbero liberi di presentare i propri candidati nei collegi uninominali al primo turno, ma avrebbero pochissime probabilità di farli arrivare al secondo turno elettorale. A questo possono partecipare soltanto i candidati che al primo turno hanno raccolto un consenso significativo (ad esempio, quantificato in una cifra elettorale non inferiore al 12 % del totale dei voti validi espressi nel collegio). In questo modo, il primo turno servirebbe a scremare i candidati (come se si tenessero elezioni primarie, ma disciplinate per legge) e la “partitinocrazia” sarebbe soltanto un brutto ricordo.

La cosiddetta devolution.
Il progetto di legge costituzionale è difeso a spada tratta dalla Lega Nord, che tiene in particolare alla disposizione che riformula il quarto comma dell’articolo 117 Cost: le Regioni avrebbero sempre potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione; c) polizia amministrativa regionale e locale. Si tratta della cosiddetta devolution. In tre settori chiave: sanità, scuola, polizia locale, le Regioni sarebbero chiamate a dimostrare cosa sanno fare in termini di capacità organizzativa e progettuale e di efficienza dei servizi resi ai cittadini.
La normativa è meno rivoluzionaria di quanto sembri, perché: lo Stato conserverebbe potestà legislativa esclusiva in materia di: «norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari» (art. 117, 2° comma, lett. m-bis); «norme generali sull’istruzione» (art. 117, 2° comma, lett. n); «immigrazione» (art. 117, 2° comma, lett. b). Come regola di carattere generale, resterebbe sempre nella competenza legislativa esclusiva dello Stato il potere-dovere di determinare «i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, 2° comma, lett. m). Mi sembra, pertanto, esagerato affermare che la cosiddetta devoluzione, così come prevista nel progetto di riforma costituzionale, minerebbe il carattere unitario dello Stato. Per me l’unità nazionale è un valore da difendere; ma non mi dispiacerebbe che i governanti regionali venissero responsabilizzati. Deve finire il malcostume di rivendicare il massimo di autonomia decisionale, per poi scaricare l’onere di coprire le spese sul Governo nazionale a Roma, adducendo a pretesto emergenze sociali che il più delle volte sono il portato di cattiva amministrazione!
Allo stesso modo, sarebbe interessante verificare la modernità e la lungimiranza delle classi dirigenti regionali in materia di organizzazione scolastica: alcune Regioni investirebbero risorse per fare studiare il dialetto locale; altre punterebbero su una più approfondita conoscenza di lingue straniere, come l’inglese, o il tedesco, o magari l’arabo.
In una logica di federalismo competitivo – quella che i leghisti hanno in mente – chi è più stupido ed incapace va a fondo, chi è più intelligente e bravo ad amministrare determina nuove opportunità di sviluppo. Peccato che la stupidità e l’incapacità siano da riferirsi ai decisori politici, e che invece i costi sociali ed umani si scarichino sui cittadini amministrati.

La Corte Costituzionale.
Ci sarebbero da valutare molti altri punti del progetto di riforma costituzionale e non è possibile, per esigenze di spazio. Ma una questione non si può sottacere: la scelta irresponsabile di aumentare il contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale. Come è noto, già la riforma costituzionale del 2001 aveva sovvraccaricato la Corte: con la riformulazione dell’articolo 127 Cost è stato abolito l’esame preventivo delle leggi regionali da parte del Commissario del Governo. Oggi le leggi regionali entrano immediatamente in vigore ed il Governo nazionale, quando ritenga che eccedano la competenza della Regione, non può fare altro che promuovere la questione di legittimità costituzionale (in via principale) dinanzi alla Corte Costituzionale, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle leggi regionali medesime.
Ora il progetto di legge costituzionale prevede l’introduzione di un articolo 127-bis Cost., che consente pure ai Comuni, alle Province, ed alle Città metropolitane di promuovere la questione di legittimità costituzionale, sia di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato, sia di leggi della Regione, quando ritengano che le predette leggi, statali o regionali, ledano le proprie competenze costituzionalmente attribuite.

L’effetto sarebbe quello di paralizzare la Corte Costituzionale.
Peraltro, sempre in nome dell’autonomia, il progetto prevede pure una sostanziale modifica della composizione della Corte Costituzionale: il numero di giudici di nomina parlamentare (cioè espressi dal potere politico) sale da cinque a sette. Di questi, tre verrebbero eletti direttamente dalla Camera, e quattro direttamente dal Senato federale. Oggi, invece, i giudici costituzionali di nomina parlamentare sono eletti dal Parlamento in seduta comune. La logica della proposta è che i giudici eletti dal Senato federale dovrebbero essere più sensibili alle esigenze delle autonomie regionali e locali. Poiché il totale dei giudici costituzionali rimane fissato in quindici, diminuisce il numero dei giudici nominati, rispettivamente: dal Presidente della Repubblica (quattro), e dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative (quattro). Si veda la nuova formulazione dell’articolo 135 Cost (articolo 51 del testo).

Da almeno 23 anni si parla di riformare la Costituzione.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, è logicamente conseguente invitare a votare NO nel referendum confermativo che si terrà il prossimo 25 giugno.
Se, come spero, la riforma costituzionale sarà respinta dalla maggioranza dei cittadini elettori, resta da interrogarsi sugli sviluppi futuri. E’ almeno da ventitrè anni, esattamente dal novembre 1983, quando fu istituita la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dal liberale Aldo Bozzi, che si parla dell’esigenza di un’organica e complessiva modifica della parte seconda della Costituzione. Tanto parlare di necessarie riforme costituzionali ha finito, oggettivamente, per delegittimare la Costituzione vigente. Le riforme attuate con la procedura di revisione di cui all’articolo 138 Cost non sono state all’altezza delle aspettative. In particolare, si è già detto di quella modificativa del titolo quinto, approvata con legge costituzionale n. 3/2001.
Studiosi del Diritto pubblico come Augusto Barbera, politici come Mario Segni, giornalisti economici come Enrico Cisnetto, propongono di avviare un vero e proprio processo costituente.
E’ opportuno, in particolare, riportare il pensiero di Enrico Cisnetto, il quale è pure presidente di un’associazione dinamica e radicata qual è Società aperta. Secondo Cisnetto (intervento del 4 maggio 2006, a Roma), non è vero che il Paese, dal punto di vista politico, è spaccato a metà. La spaccatura sarebbe soltanto l’effetto di una pessima legge elettorale, che costringe gli elettori a dividersi fra due “poli artificiali”. In realtà ci sarebbe un’area politicamente più omogenea di quanto si pensi, che comprende potenzialmente il 65 – 70 % dell’elettorato. Si tratterebbe, secondo Cisnetto, di mettere insieme gli elettori di Forza Italia, UDC, Udeur, Margherita, Rosa nel Pugno, nonchè la parte prevalente dei Democratici di Sinistra e di Alleanza Nazionale.
Questa area politicamente centrale, disponibile ad innovazioni istituzionali ed a progetti riformatori, dovrebbe dare vita ad una Grande Coalizione e, quindi, approvare una legge costituzionale per l’elezione di una vera e propria Assemblea Costituente.
Resterebbe in minoranza «quel terzo di cittadini elettori che hanno scelto comunisti, fascisti, secessionisti, giustizialisti e ambientalisti del “no” a tutto».
Dell’opinione di Cisnetto condivido in pieno il giudizio secondo cui il bipolarismo finora praticato in Italia si basa su due “poli artificiali”, ciascuno pieno di contraddizioni politiche al proprio interno.
Sono invece assai scettico circa le reali volontà e le capacita di cambiamento che l’area centrale da lui individuata potrebbe esprimere.
La tesi di Cisnetto è destabilizzante degli equilibri politici attuali, così faticosamente raggiunti. Solo a parlarne, la coalizione dell’Unione, e quindi il Governo, entrano in sofferenza. Infatti, si prevede che Prodi debba passare la mano, non potendo essere lui a guidare una eventuale Grande Coalizione con settori consistenti del Centro-Destra. Ma anche Berlusconi, ovviamente, dovrebbe passare la mano. Questo è ancora più difficile, considerata la particolare natura di Forza Italia.
A me sembra che la Grande Coalizione ipotizzata sia assai più composita di quella che al momento sta governando in Germania. Potrebbe fare una cosa soltanto: garantire la governabilità per il tempo necessario ad approvare una nuova legge elettorale. Una legge elettorale condivisa, appunto, dal 65 – 70 % dei parlamentari e concepita per ristrutturare il sistema dei partiti, con caratteristiche tali da durare nel tempo.
Poi, una volta approvata la legge elettorale – con tutti i suoi profili applicativi, inclusa l’eventuale rideterminazione dell’ambito territoriale dei collegi – si dovrebbe andare subito a nuove elezioni, riprendendo una normale e fisiologica dialettica politica.
Un passaggio di questo tipo varrebbe assai di più di qualunque discorso su ipotetiche assemblee costituenti. Le assemblee costituenti si convocano quando i regimi politici crollano, per effetto di guerre, o di rivoluzioni. Faccio i debiti scongiuri, se il prezzo da pagare fosse questo. Invece, una sedicente “Assemblea Costituente” che si riunisse mentre continuano ad operare le due Camere del Parlamento temo che non potrebbe produrre molto altro che tonnellate di carta (tra dotte analisi, documentazione, e raccolte di atti).

Palermo, 24 maggio 2006

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