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Finanziaria: epilogo di una battaglia serrata

Provvedimenti e nodi scottanti

La Class Action: un istituto a difesa degli interessi collettivi

di Silvio Nocera - 16 novembre 2007

Passa in Senato l’emendamento sulla azione di classe, o class action, inserito in Finanziaria 2008. All’indomani delle critiche piovute da gran parte delle associazioni dei consumatori, Adiconsum, Cittadinanzattiva, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori e Adoc che avevano richiamato “il governo e le forze di maggioranza a mantenere fede agli impegni presi votando l’emendamento accantonato”, il dado e’ tratto. Al termine di una giornata convulsa l"emedamento all"articolo 53 di Roberto Manzione e Willer Bordon dell"Ud sulla class action, che istituisce e disciplina l"azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, e’ passato con 158 sì, 40 no e 116 astenuti. Previsto l"ampliamento della platea dei soggetti che possono avviare l"azione. Per le associazioni dei consumatori si tratta di una vittoria monca.

La class action
Nel caso di una bocciatura, per i cittadini si sarebbe trattato di un danno non di poco conto: perdere la possibilità di portare avanti un"azione legale collettiva a difesa dei membri di una “classe” che chiedono la risoluzione di una questione inerente ad una tutela collettiva non fa parte di una politica propriamente di sinistra. L"azione rappresentativa costituisce uno strumento efficace tramite cui i cittadini possono essere preservati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle multinazionali: nel caso in cui la causa sia vinta gli effetti possono essere fatti valere da tutti coloro che sono nell"identica situazione di chi l’ha intentata.

Il caso Philip Morris
Mettiamo il caso (verificatosi) che una nota casa produttrice di sigarette (Philip Morris) sia condannata ad un maxirisarcimento di 73 miliardi e 960 milioni di dollari per i danni provocati dal fumo alla salute dei consumatori. Mettiamo anche che si tratti della sentenza più importante in tema di punitive damages, istituto giuridico tipico del common law anglosassone, che ha la doppia funzione di punire i comportamenti scorretti che danneggiano la collettività e prevenire così che altri operatori ne seguano l’esempio. Mettiamo infine che questa sentenza sia direttamente collegata all’istituto della class action e che ciò rappresenti un’efficace soluzione in tema di soluzione delle controversie di interesse collettivo. Esiste un istituto simile in Italia? Se si, è compatibile con i principi costituzionali?

La class action e l’ordinamento giuridico italiano
Riguardo l’introduzione nel nostro ordinamento (che si inserisce nella tradizione del civil low) di un istituto simile alla class action nordamericana, esisterebbero ostacoli di natura costituzionale: l’art. 24 della Costituzione rende irrinunciabile il diritto di agire del singolo cittadino per la tutela dei propri diritti. Ma chi si dimostra favorevole ad un sistema di azioni di classe afferma che “l’ampliamento della sfera dei legittimati ad agire non è, di per sé, incompatibile con il principio costituzionale, a condizione che non comprima i poteri di iniziativa e di impulso dei quali deve comunque poter fruire il soggetto titolare del diritto o dell’interesse controverso”.

Il Ddl proposto da Bersani
Tra i sostenitori di una compatibilità con l’ordinamento italiano si conta il Ministro allo Sviluppo economico Bersani che, assieme al Ministro della Giustizia Mastella e a quello delle Finanze, Padoa Schioppa, il 27 luglio scorso aveva presentato alla Camera dei Deputati il ddl sulla “Introduzione dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori”, secondo cui “l’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (i cui contenuti sono ora confluiti negli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), riprendendo quanto disposto dal previgente articolo 1469-sexies del codice civile in materia di clausole abusive nei contratti dei consumatori, ha introdotto un meccanismo processuale che costituisce l’avvio di una forma di tutela collettiva degli interessi dei consumatori” che “consente alle associazioni dei consumatori e degli utenti (e ad altri soggetti collettivi legittimati ad agire negli altri Stati dell’Unione europea) di convenire in giudizio l’impresa e di ottenere dal giudice un provvedimento che inibisca l’uso della clausola di cui si sia accertata l’abusività”. In aggiunta alla proposta Bersani si sono avvicendate quelle a firma Maran (1289), Buemi (1662) e Crapolicchio (1883). Si tratta sostanzialmente di proposte che tenderebbero a modificare l’art. 140 del Codice dei consumatori, senza tuttavia reimpostare l’intero impianto legislativo. Le associazioni dotate di legittimazione ad agire sarebbero quelle professionali e quelle iscritte alla CNCU ed alle camere di commercio (clausola questa in odore di incostituzionalità).

Le altre iniziative
Ma quanto gia presentato sembra non convincere tutti: a loro volta, Fabris, Poretti, Capezzone, Pedica e Grillini, attingendo al modello americano, hanno presentato successive proposte che puntano invece alla promulgazione di una legge ad hoc che non si limiti a introdurre l’articolo 140-bis nel Codice del Consumatore. Discordando su quanto elaborato dal Ministro, le loro proposte tendono a radicalizzare la class action dotando della legittimità ad agire chiunque abbia un interesse nell"avvio di un"azione collettiva. Sul fronte delle norme che regolano il risarcimento, grazie all’istituzione di un curatore amministrativo dell’azione, viene previsto un rimborso automatico di tutti gli aventi diritto che ne fanno richiesta, a differenza del meccanismo per cui, a seguito della causa collettiva dovrebbe essere intrapresa un"azione legale individuale. Per quanto riguarda il danno punitivo, non preventivato nella proposta Bersani, su richiesta del promotore dell"azione, il giudice avrebbe la facoltà di condannare il convenuto al pagamento di un danno maggiore rispetto a danno emergente e lucro cessante nella misura dell"eventuale maggior vantaggio economico realizzato grazie all"illecito plurioffensivo. A differenza della ddl governativo, è prevista, infine, anche una regolamentazione della pubblicità ingannevole che, se accertata, condurrebbe ad un annullamento del contratto per i soggetti appartenenti alla classe che lo abbiano sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole.

I precedenti Ed è ad un illustre precedente che tutte le proposte sembrano ispirarsi: durante la quattordicesima legislatura era stato presentato il progetto di legge ad iniziativa parlamentare C. 3838 dell"On. Bonito (DS-Ulivo) e altri, che, tuttavia, non prevedeva l’istituzione della figura giuridica delle azioni collettive, ma si limitava a modificare un articolo della legge n. 281 del 30 luglio 1998 per prevedere “ ... il risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi ... che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti". Approvato a pieni voti alla Camera il progetto si era bloccato al Senato dove non fu nemmeno avviato l"esame da parte delle commissioni competenti.

La battaglia delle Associazioni
Nonostante le proposte al vaglio, le associazioni non sembrano soddisfatte: per quanto riguarda il progetto Bersani, se si conviene che sia in grado di estendere l’ambito di applicazione agli illeciti extracontrattuali, non prevede, tuttavia, la legittimazione attiva a favore delle Associazioni di investitori. In ragione di questo, il Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del Risparmio ha creato il Coordinamento delle Associazioni Esponenziali di tutela di interessi collettivi specifici escluse dal ddl 1495 Bersani sulla Class Action, con lo scopo di ampliare la legittimazione attiva all" esercizio della Class Action a qualunque altra associazione o al cittadino danneggiato. Secondo il Coordinamento, la proposta Bersani subordinerebbe l"esercizio del diritto di difesa del privato cittadino al preventivo appoggio di una delle Associazioni consumeristiche generaliste. Questo porterebbe alla fine dell" Associazionismo in Italia.

I punti chiave delle azioni di classe
La questione della class action non appare legata esclusivamente alla tutela degli interessi collettivi, ma, in un contesto come quello italiano che necessita di un’urgente riforma dell’ordinamento giudiziario, assume una valenza molto maggiore. Da giorni assistiamo sui giornali ad un acceso dibattito sulla magistratura, sul suo garantismo, sulla mancanza di una certezza di pena, sulla necessità di prendere provvedimento in merito alla lunghezza dei processi. Un istituto come quello dell’azione di classe agirebbe significativamente in diverse direzioni: in primis, nel campo della tutela del cittadino/consumatore che avrebbe la possibilità di attuare una difesa collettiva di interessi diffusi (rafforzando così il sentimento di appartenenza alla comunità) direttamente proporzionale alla forza economica e politica della controparte in causa; successivamente nel settore della burocrazia processuale con un meccanismo di abbattimento delle cause individuali e dei tempi giudiziari (se adeguatamente accompagnata ad una piena riforma della giustizia). Infine costituirebbe un passo importante per ridare fiducia ai cittadini in tempi in cui regnano sovrane l’incertezza e l’inquietudine sociale: i margini dei profitti di grandi aziende e gruppi industriali potrebbero restringersi e la società potrebbe guadagnarne.

Pubblicato su www.7magazine.it

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