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Considerazioni sugli effetti della legge Biagi

Meglio CO.CO.PRO. che CO.CO.CO.

di Alvise Gastone Bragadin - 06 gennaio 2005

A un anno dall'entrata in vigore della legge Biagi, sul tema del mercato del lavoro e della flessibilità contrattuale ci troviamo ancora in piena polemica, con interpretazioni talmente fuorvianti che spesso viene da dubitare sulla reale conoscenza della normativa. In particolare, c'è allarmismo in merito alla disposizione dell'articolo 86 della legge che ha stabilito, in ottobre, la cessazione di diritto delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina previgente.

Le collaborazioni coordinate e continuative erano e, nelle ipotesi ancora consentite dalla legge, sono una figura nata nel 1973 dal codice di procedura civile ma, nonostante trent'anni di grande utilizzo abbiano dato vita a situazioni ben al di la delle intenzioni del legislatore, solo con la Legge Biagi hanno trovato una regolamentazione compiuta. Tali collaborazioni non sono altro che un particolare tipo di lavoro autonomo caratterizzato dalla coordinazione con il committente. Questa peculiarità se da un lato snatura un po' l'autonomia, dall'altro non dovrebbe mai fargli assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, caratterizzato dal "vincolo di subordinazione" nei confronti della direzione aziendale e dalla predeterminazione e rigidità dell'orario di lavoro. L'abuso che in questi anni ha proliferato è stato quello di far lavorare i collaboratori nelle mansioni tipiche dei lavoratori dipendenti, utilizzando quindi personale a minor costo e con minori tutele.

La riforma Biagi si limita a prendere atto della situazione di abuso e, tipizzando l'istituto della collaborazione, rende obbligatoria la redazione di un progetto a cui ricondurla. Questa innovazione è sufficiente a far si che la maggior parte dei co.co.co. illegittimi non possano che essere ricondotti ad altre forme contrattuali legittime. Per fare un esempio, se prima un impiegato amministrativo era "assunto" tramite co.co.co. oggi dovrà essere ricondotto all'istituto del lavoro dipendente risultando impossibile redigere un progetto, che per sua natura ha un inizio e una fine, per descrivere una mansione strutturale e costante dell'azienda.

Inutile dire che se la zona grigia di illegittimità era data dal tentativo di "mascherare" rapporti lavoro subordinato da co.co.co. è assai improbabile che, tolto questo strumento, quei datori di lavoro rilancino con un abuso ben più grave e assolutamente privo di dubbi richiedendo ai collaboratori la partita Iva.

Oggi la collaborazione a progetto è un istituto contrattuale tipico che prevede: tutele in caso di maternità e malattia, un contratto redatto in modo completo che regolamenta il rapporto e la redazione di progetto che spiega in modo chiaro in cosa consiste la prestazione lavorativa, sia nelle modalità che negli obiettivi da raggiungere. Credo che sia onesto affermare che rispetto a prima i cosiddetti collaboratori ci abbiano solo guadagnato.

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