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La prevalenza della finanza sull’economia reale

Il caso Tassara-Zaleski

E’il capitalismo finanziario italiano o soltanto vuoto normativo?

di Angelo De Mattia - 21 novembre 2008

Il caso Tassara-Zaleski domina le cronache finanziarie. Ci si chiede come sia possibile costruire un impero agendo sulle leve dell’acquisto di azioni, della loro dazione in garanzia e dei finanziamenti bancari. E’ il capitalismo finanziario italiano, bellezza? O, innanzitutto, è, fino a prova contraria, il vuoto normativo? Alcuni neofiti della critica hanno concentrato la propria attenzione solo sulle rilevanti esposizioni bancarie, osservando che i crediti concessi a Zaleski si avvicinano all’1% di quelli erogati dall’intero sistema bancario, mentre alle piccole e medie imprese si lesinerebbero i finanziamenti, ma nulla hanno scritto sulle partecipazioni, sulle modalità della loro acquisizione, insomma su come è stato costruito, e sviluppato, il gruppo societario in questione. In effetti, qui si sarebbero imbattuti nelle gravi carenze della legislazione in tema di conflitti di interesse e di strutture societarie piramidali e forse hanno preferito far leva su dati più appariscenti ma meno impegnativi.

Negli anni scorsi le lodi al finanziere polacco-francese si sprecavano. Oggi gli stessi laudatores di allora muovono dure critiche, dopo che Mf ha trattato estesamente il tema. “Vergin di servo encomio e di codardo oltraggio”, si può fare ora liberamente qualche considerazione su una vicenda che tanto fa discutere. In particolare, che dire delle iniziative in corso per la soluzione di questa intricata matassa finanziaria? La norma alla quale ci si può riferire è l’art. 2358 del Codice Civile, secondo il quale la società (anche bancaria) non può accordare prestiti, nè fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. Altra cosa è, naturalmente, il finanziamento dell’acquisto di azioni altrui anche attraverso la produzione in garanzia presso un’altra banca dei titoli stessi, per ottenere un finanziamento.

La norma suddetta come opererà relativamente al “ritorno” alle banche italiane (Intesa/San Paolo, Unicredit, Monepaschi, Ubi, Bpn) delle azioni date in pegno alla Royal Bank of Scotland e alla Banque Nationale de Paris? Come si dipanerà la matassa della relazione tra l’accollo, cioè la successione nel debito verso le due banche estere con la sua estinzione – accollo che per la Tassara è un nuovo finanziamento - e il trasferimento delle garanzie agli istituti di credito italiani, conseguente all’accollo stesso?

A questo riguardo, va tenuto presente soprattutto il seguito dell’articolo citato che, al secondo comma, stabilisce che la società non può, neppure per il tramite di una fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Quali tecnicalità saranno adottate per la puntuale osservanza di quanto il codice stabilisce? Certamente, è materia che riguarda rapporti interprivatistici, anche se il risparmio coinvolto ha un rilievo di carattere generale. D’altro canto, non vi è qui alcun intento di portare un obolo per rendere ancora più complessa una vicenda che non brilla affatto per semplicità. Tuttavia, considerato il clamore del caso soprattutto nell’attuale contesto di crisi finanziaria, sarà opportuna, soddisfatte le esigenze del riserbo negoziale, un’esauriente informativa al mercato e agli investitori, perdipiù dovuta sulla base delle norme che regolano la trasparenza e la correttezza negoziale.

Per completezza, si può aggiungere che l’intesa tra le banche dell’accollo e Zaleski ricade anche, per quegli istituti di credito nei quali il finanziere detiene quote di partecipazione, nella tematica dei finanziamenti a parti correlate, soggetti a specifiche norme. In una recente riunione del Cicr, nel quadro delle modifiche alla disciplina del rapporto tra banche e imprese, sono stati fissati ulteriori principi sui finanziamenti a parti correlate che dovranno trovare concretizzazione nelle disposizioni dell’Organo di vigilanza.

In conclusione, nei casi della specie, nel presupposto che siano osservati i profili normativi, le decisioni, alla fin fine, rientrano nell’autonomia dei banchieri e nelle connesse responsabilità. Ma, un gruppo societario del genere, in relazione alla evoluzione delle sue strategie e all’assunzione di partecipazioni bancarie, non è certamente al di fuori dell’orbita degli interessi della Vigilanza. Questo caso, comunque, dovrebbe rappresentare un campanello perchè si ponga mano – a distanza rispettivamente di 15 e di 10 anni dalla loro emanazione e pur con i successivi emendamenti – a necessarie integrazioni del Testo unico bancario e di quello della finanza.

Sarebbe, tuttavia, riduttiva una serie di considerazioni sviluppate solo alla luce degli ordinamenti vigenti e delle loro lacune. Nella vicenda Zaleski si condensa metaforicamente la prevalenza abnorme della finanza sull’economia reale. Si può dire, con riferimento all’ipotesi di salvataggio, che sia riuscito, in questa come in altre consimili vicende, il doveroso bilanciamento tra tutela del risparmio, della stabilità delle banche e dell’integrità dei mercati, da un lato, e quelle che dovrebbero essere le doverose conseguenze del fallimento della libera iniziativa economica, dall’altro?

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