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Riflettiamo sui punti deboli del provvedimento

Condono e scudo fiscale

Le aporie di uno strumento di politica economica e di una manovra che non c’è

di Angelo De Mattia - 01 ottobre 2009

L’approvazione dello scudo fiscale rectius condono) non chiude, certamente, questa pessima vicenda. Il Capo dello Stato agirà con la saggezza, l’equilibrio e il rigore istituzionale a tutti noti e facendo ricorso ai criteri più volte enunciati sui caratteri e sui limiti delle sue prerogative e del suo sindacato in sede di promulgazione. Si tratterà, comunque, di una decisione che merita, sin dalla fase della sua formazione, grande rispetto e sulla quale è bene non esercitarsi in previsioni o in considerazioni di altro tipo. Quod Jovi, non bovi.

È opportuno, piuttosto, valutare l’ipotesi in cui la normativa entri tempestivamente in vigore, così come approvata dal Parlamento, accompagnata o no da richiami presidenziali. Affronterà, in questo caso, una tranquilla fase di attuazione? Non è affatto detto. Al di là delle critiche di merito che, numerosissime, ha finora ben a ragione ricevuto, essa inizierà a vivere con dei mali congeniti anche sotto il profilo giuridico. E’ vero che, come è stato ricordato, i condoni non integrerebbero di per sé ipotesi di amnistie surrettizie, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale che, come la storia insegna, non è però immutabile.

Ma, in questo caso, la gamma dei reati che sono dichiarati non punibili va ben oltre quelli la cui non punibilità potrebbe, in teoria, ritenersi necessaria per un provvedimento della specie, vale a dire i reati tributari. La legge condona, infatti, anche il connesso falso in bilancio ed altri reati societari, nonché il reato di riciclaggio, per il quale gli intermediari finanziari non sono tenuti ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette, qualora queste ultime riguardino i reati resi non punibili. Si badi bene che tali illeciti, tributari e societari, sono quelli considerati come reati presupposti di operazioni di riciclaggio di danaro sporco.

Dato questo quadro, l’avvicinamento all’amnistia non sarebbe così fuor di luogo e comunque l’estensione del condono ai ricordati reati societari potrebbe essere censurabile sulla base dei fondamentali criteri che il giudice delle leggi, la Corte costituzionale, pone a base delle sue pronunce ( ragionevolezza, parità di trattamento,etc. ) in quanto la loro violazione si traduce in un vulnus di principi e norme della nostra Carta. Potrebbe, allora, accadere che la Consulta sia investita a breve, dagli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, di un vaglio del genere.

Più in particolare, quanto all’antiriciclaggio, potrebbe anche essere verificato se, con la nuova normativa, si corrisponde pienamente agli indirizzi globali e comunitari in ordine all’azione di contrasto del lavaggio del denaro sporco. Ma pure in materia tributaria non sono esclusi possibili contraccolpi, dal versante dell’Unione europea, essendo, nel provvedimento, condonata l’Iva che è un’imposta sostanzialmente comunitaria. Che ne dirà la Commissione europea? Si attiverà di iniziativa; sarà attivata da altri soggetti? Perché il legislatore italiano non ha tenuto conto di questo limite alla sua piena discrezionalità? Si tratta, comunque, di un aspetto che, qualora sopravvenga un orientamento comunitario negativo, è suscettibile di provocare un effetto – domino nel provvedimento con tutte le ovvie conseguenze (cosa che, del resto, vale anche per un eventuale esame da parte della Corte costituzionale, come sopra accennato).

Restano, anche, da approfondire la portata e le conseguenze applicative dell’esclusione della non punibilità dei procedimenti penali in corso: qual è il perimetro della formula così adottata? Si tratta di un aspetto delicatissimo, che potrebbe essere contraddistinto da una frontiera mobile. E’ fondamentale un chiarimento. Su questi e altri punti deboli è bene riflettere sin d’ora. Di essi porta la responsabilità la maggioranza che ha voluto a tutti i costi dilatare gravemente l’area dello “scudo,”diventato, a questo punto, il principale strumento di politica economica, anzi di una manovra che non c’è, la cui ricomparsa, a fine anno, viene fatta dipendere sostanzialmente da come questo provvedimento benevolo per gli evasori, e incurante delle reazioni dei cittadini che pagano regolarmente le tasse, riuscirà a raccogliere risorse. E a questo fine, si lancia improvvisamente il segnale della stima dei 300 miliardi investiti nei paradisi fiscali, quasi tentando di far capire che potrebbero rientrare tutti, con un fortissimo gettito per lo Stato, e pensando di mettere così in difficoltà chi si oppone alla nuova legge. Si imbelletta, poi, il tutto presentando il provvedimento come parte della lotta contro i centri off-shore, sapendo bene che questa non implica necessariamente la forma anonima dei rimpatri, l’imposta del solo 5 per cento e il condono dei reati sopra citati, come insegnano le decisioni assunte in materia da molti altri Paesi dell’Ocse.

Nulla, inoltre, avrebbe impedito l’accompagnamento con una penetrante normativa penale sanzionatoria per i casi di illegittimo investimento di capitali all’estero, una volta scaduti i termini di una ben circoscritta sanatoria ( non certo quella varata, a proposito della quale si penserebbe anche di allungare il periodo di fruizione, dopo averlo ristretto). Ma tant’é.

In presenza di questi non secondari problemi, perché non si è pensato di valutare meglio la normativa da emanare? Si era proprio con l’acqua alla gola? O si è ormai deciso che solo ex post si possono esaminare gli errori , senza adeguata preveggenza, come nel caso della disciplina sui Tremonti bond che , martedì, ha riscontrato il suo insuccesso, avendo le due più importanti banche italiane rifiutato di ricorrere all’emissione di quelle obbligazioni sulle quali il Governo aveva tanto puntato?

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