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Public Policy

Normativa sui Tremonti bond e nuove attribuzioni

Arriva il "Prefetto supervisor"

Il rischio è che i controlli previsti si traducano in ingerenze amministrative

di Angelo De Mattia - 12 marzo 2009

Ieri si è svolta la riunione dei Prefetti presso il Ministero dell’Interno per approfondire la portata dei compiti loro conferiti in conseguenza dell’emanazione della normativa sui Tremonti bond per il controllo dell’intera erogazione del credito nelle rispettive province. Si tratta di attribuzioni assolutamente nuove e che certamente possono determinare, magari alla lunga, una confliggenza con quelle dell’Organo di vigilanza, soprattutto se, come è stato ben precisato, i compiti delle

Prefetture non si limitano alla mera redazione di statistiche ma implicano un complesso di relazioni – di informazione, di valutazione e di riscontro - con gli istituti di credito in ordine alle decisioni da essi assunte per la concessione dei finanziamenti. In effetti, anche se quello da istituire è un “osservatorio” al quale partecipano soggetti professionali e sociali, resta comunque l’escrescenza nel sistema dei controlli.

Questi sono ritenuti “vulgo” come attribuiti tout court alle Prefetture, per la buona ragione che il previsto monitoraggio sull’erogazione del credito è una attività corrente e non può essere curato solo con riunioni periodiche di coloro che compongono “l’osservatorio”, i quali, semmai, verificheranno, di tanto in tanto, i risultati di questa attività svolta direttamente, se non altro in funzione segretariale, dalle strutture alle quali sovrintendono i Prefetti. Come questi controlli possano ricondursi all’art. 47 della Costituzione – secondo quanto sostiene l’Esecutivo – e da questa norma trarre legittimazione è affermazione che presuppone un’acrobazia interpretativa.

Certamente, una concezione statalista o governista della dizione costituzionale “La Repubblica” (che, secondo l’art. 47, controlla l’esercizio del credito) potrebbe portare fino a far ritenere che dovunque quest’ultima sia menzionata, bisognerà intendere Governo della Repubblica, anche nelle sue articolazioni periferiche, con la conseguenza di una rilettura assolutamente distorsiva dell’intera Carta costituzionale. Del resto, l’art. 117 della Costituzione, in materia di tutela del risparmio (con implicito richiamo dell’art. 47), non trasferisce neppure alle Regioni la potestà normativa – e quella amministrativa – che restano assegnate all’esclusivo potere dello Stato.

Applicazione dell’art. 47 è stato, invece, ritenuto l’assetto in tema di controlli sulle banche e gli intermediari finanziari incentrato sui poteri della Banca d’Italia e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per ciò che attiene, in quest’ultimo caso, all’alta vigilanza. Fu un’esigenza di bilanciamento tra una visione tecnica e una politica nella funzione di regolazione e di controllo che, nel 1947, portò, accanto alle attribuzioni jure proprio della Banca d’Italia, alla costituzione di quest’ultimo Comitato, dopo che si erano verificate alcune criticate vicende relative al rapporto tra politica e banche, che avevano visto coinvolti due autorevoli esponenti del Parlamento e del Governo: un rapporto che, per la verità, oggi sarebbe visto come del tutto normale. Da un lato, dunque, il suddetto Comitato, dall’altro, la Banca d’Italia di cui vengono affermate l’autonomia e l’indipendenza. In prosieguo di tempo, sono state istituite le Authority, alcune con competenza anche in taluni profili del credito e del risparmio. Costantemente, attraverso l’opera del legislatore ordinario, è stata sancita la specialità del sistema dei controlli sulle banche. Per un lungo periodo, si è addirittura affermata una forte dottrina, ad opera di uno scienziato del diritto – Massimo Severo Giannini – che riteneva quello del credito un “ordinamento sezionale”.

Mentre si moltiplicano, in quest’ultima fase, le innovazioni con l’istituzione di organi per la composizione stragiudiziale delle controversie tra banche e clientela, si introduce, con la normativa sui poteri dei Prefetti, un elemento oggettivamente di sovrapposizione e di confusione, soprattutto per l’esercizio di quei compiti di conoscenza e di valutazione delle domande di credito che siano state respinte dalla banca. Forse è eccessivo parlare di rischio dell’affermarsi di una distorta opinione su di un presunto generale diritto al credito, come ha detto qualche banchiere; ma non è fuori luogo immaginare la serie di contestazioni e di “vertenze” che potrebbero scaturire da un’innovazione come quella in discorso.

Non va affatto trascurato, poi, per tutto ciò che ne deriva, che la seconda direttiva comunitaria definisce l’attività bancaria come un’attività di impresa. E’ solo nei primi decenni del secolo scorso che i Prefetti disponevano di un potere in materia creditizia, quello di nomina dei vertici delle Casse di risparmio, che però Mussolini, alla fine degli anni ’30, sottrasse loro per ricondurlo all’amministrazione centrale (potere oggi non più vigente dopo un referendum abrogativo e la riforma della banca pubblica).

I dubbi che precedono non possono certo significare che oggi si sia soddisfatti di come le banche sostengono finanziariamente soprattutto le medie e piccole imprese e le famiglie. Né, tanto meno, che siano mossi da un non favor nei confronti dei Prefetti, che svolgono un’opera qualificata e importante, vertendo le perplessità sul piano strettamente istituzionale. Sarebbe necessaria, da parte delle banche, una svolta nella selezione del merito di credito, orientata, anche e soprattutto in questa fase, alla valutazione della solidità dei progetti piuttosto che alla ipertuzioristica assunzione di garanzie reali, nonché alla capacità di concorrere alla propulsione della stagnante economia reale.

Passi ulteriori, decisi, vanno compiuti sul piano della trasparenza. Ma i controlli previsti – che possono tradursi in ingerenze amministrative – non costituiscono le misure più idonee a conseguire la svolta auspicata. Rimedi? Sarebbe opportuno rivedere radicalmente queste nuove funzioni. O, almeno, incentrarle sulle filiali della Banca d’Italia e prevedere, semmai, una periodica informativa ai Prefetti.

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